A seguito dell’approvazione del Codice Rosso (Legge 69 del 19 luglio 2019) volto a tutelare le vittime di violenza domestica e di genere, è stato introdotto nel codice penale un nuovo reato: “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” (c.d. Revenge Porn) disciplinato all’articolo 612-ter.
Tale delitto implica la diffusione di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate.
È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 5.000 a 15.000 € siachi ha realizzato o sottratto le immagini compromettenti e le ha diffuse, sia chi ricevendo o acquistando le immagini o i video in questione li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di danneggiarli.
La pena è aumentata se la diffusione illecita di immagini o i video sessualmente espliciti è commessa dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva con la vittima; ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
È opportuno segnalare che, il Revenge porn attuato tramite i social network, Internet o smartphone rappresenta una forma aggravata del reato rispetto ai casi sporadici di divulgazione delle immagini che non passano attraverso l’uso delle tecnologie digitali.
Per di più, la pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono stati commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica oppure in danno di una donna in stato di gravidanza.
Attraverso quali modalità l’aggressore può procurarsi il materiale compromettente destinato a rimanere privato?
- Uno dei casi più frequenti, oggigiorno, è legato al c.d. sexting, ossia, quella pratica particolarmente diffusa tra i giovani, consistente nello scambio di messaggi sessualmente espliciti, con foto o video che mostrano nudità od atti di autoerotismo che, seppur inizialmente limitati ad una stretta cerchia di persone, rischiano di essere diffuse in rete con grave danno per la riservatezza della persona ritratta.
- L’aggressore, inoltre, potrebbe ricorrere a delle riprese realizzate durante un rapporto sessuale, in cui la vittima è consenziente;
- Oppure, tramite hackeraggio dei sistemi informatici usati dalla vittima: e-mail, cloud, smartphone, tablet ecc.
Questo delitto tutela in via principale la libertà dell’individuo di autodeterminarsi.
La condotta illecita è idonea a compromettere non solo il c.d. “onore sessuale” della persona offesa, ma anche la reputazione, la privacy e perfino lo stato psicofisico della persona offesa. Talicondotte, infatti, sono ascrivibili al fenomeno della violenza di genere o violenza contro le donne le quali vengono discriminate soprattutto nella manifestazione della loro sessualità.
Pertanto, questa vendetta sessuale ha su una persona un potenziale distruttivo sia psicologico che sociale dal momento che la stessa, nella maggior parte dei casi, non solo viene fatta oggetto di “victim blaming”, ossia viene colpevolizzata per il reato subito, ma spesso perde il proprio lavoro in conseguenza della diffusione di materiale sessualmente esplicito che la ritrae.
Da tutto ciò emerge chiaramente che l’obiettivo di chi commette questo tipo di reato è quello di screditare la vittima, per le più svariate motivazioni di rancore personale, per vedetta o semplicemente per danneggiarla.
La possessività è la base di questo sistema si pensa, infatti, di possedere la reputazione e l’immagine dell’altra persona.
Cosa succede se la vittima aveva prestato il suo consenso?
Occorrerà verificare che il consenso sia avvenuto realmente e in quale forma esso sia stato prestato; che la vittima quando ha acconsentito alla diffusione del materiale, non fosse minorenne, interdetta, inabilitata o con causa temporanea di malattia. Bisognerà provare che non avesse abusato di sostanze alcoliche o stupefacenti e che il consenso prestato fosse libero e non indotto né da errori né violenza o dolo.
Ed infine il consenso deve essere dato con consapevolezza
Come posso difendermi dalla vendetta sessuale?
La prima regola per non diventarne vittima è la prevenzione, dunque, evitare lo scambio di immagini di natura sessuale tramite le applicazioni di messaggistica, dal momento che le foto scambiate sui social possono diventare virali in pochissimi minuti.
Ad ogni modo, tale delitto è perseguibile a seguito della presentazione di querela da parte della persona offesa, entro 6 mesi dalla conoscenza del fatto e l’eventuale remissione della querela può essere esclusivamente processuale.
Si procede tuttavia d’ufficio quando la persona offesa si trova in condizione di inferiorità fisica, psichica oppure se si tratta di una donna in stato di gravidanza.
Se si è stati vittima di questo reato è opportuno: in primo luogo segnalare il post inappropriato, apparso sui social network, selezionando la voce “nudo o atti sessuali” e procedere alla richiesta di rimozione dei contenuti dal web.
Contestualmente compilare il modulo di segnalazione online sul sito della Polizia Postale al fine di individuare il responsabile della condotta.
Tuttavia, nella maggioranza dei casi, i gestori dei siti internet, dei social networks (ad esempio Telegram, noto per la possibilità di ricorrere a chat segrete tramite le quali inviare foto sessualmente esplicite senza rischiare di essere identificati) sono impossibilitati sul piano tecnico a rintracciare ed eliminare tutte le copie delle immagini o dei video sensibili.
Alla luce di ciò, la miglior difesa ad oggi è quella rappresentata da azioni mirate a prevenire la diffusione delle immagini o dei video, non appena sorga il sospetto circa la possibilità di una loro futura divulgazione.
È quanto accade, ad esempio, nel momento in cui la persona diviene vittima di sexestortion, tramite richieste estorsive per non diffondere foto o video intimi, le quali molto spesso vengono nascoste per vergogna o senso di impotenza.
Proprio in queste circostanze un intervento tempestivo può portare all’individuazione del responsabile della condotta illecita ed al sequestro del materiale da questi detenuto, a tutela della propria immagine e della propria riservatezza.