Di rilievo sono le fattispecie delittuose previste dal Codice della Strada e merita un approfondimento il tema della fuga e omissione di soccorso dopo un incidente stradale.

Infatti, capita spesso di leggere sui giornali di persone che, coinvolte in un sinistro, si diano alla fuga senza fermarsi e prestare soccorso ai feriti.

Le norme di riferimento: art. 189, comma 6 e 7 del Codice della Strada

– Chi, dopo aver provocato un incidente stradale con feriti non si ferma e/o fugge, risponde del reato di cui all’art. 189 comma 6 del Codice della Strada, ossia del reato di fuga dopo un incidente.
– Inoltre, chi non presta l’assistenza necessaria, risponde anche del reato di cui all’art. 189, comma 7 del Codice della Strada, ovvero del reato di omissione di soccorso.

Tali condotte integrano due ipotesi di reato autonome e indipendenti, pertanto, il soggetto che causa un incidente e poi non si ferma né presta assistenza, è chiamato a rispondere per entrambe le fattispecie.

In particolare, tali reati si differenziano in merito alle loro finalità.
– Il reato di fuga dopo un incidente è finalizzato a garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti nell’investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro.
– Il reato di mancata prestazione dell’assistenza occorrente, invece, mira ad assicurare il necessario soccorso alle persone rimaste ferite.

Il reato di fuga in caso di incidente (art. 189, comma 6 del Codice della Strada)

Nell’ipotesi di fuga, per potersi dire integrato il reato è sufficiente che si verifichi un incidente riconducibile al proprio comportamento e che esso sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivisenza che debba riscontrarsi l’esistenza di un effettivo danno alle persone.

Basta, dunque, che in base alle modalità dell’incidente, chi lo ha causato possa rappresentarsi la possibilità o la probabilità che dallo stesso sia derivato un danno ad una persona e che la medesima necessiti di assistenza.

Il delitto di fuga si configura, altresì, nel caso in cui si effettui una sosta momentanea, dal momento che il dovere di fermarsi sul luogo dell’incidente deve perdurare per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle prime indagini rivolte all’identificazione del conducente e del veicolo coinvolto.

Il reato di omissione di soccorso (art. 189, comma 7 del Codice della Strada)

Come detto in apertura, l’obbligo di “fermarsi” va tenuto ben distinto dall’obbligo di “prestare assistenza alle persone coinvolte in un sinistro stradale”.

Pertanto, allontanarsi dal luogo dell’incidente non basta per essere responsabili del reato di omissione di soccorso, è infatti necessario che l’allontanamento avvenga nella consapevolezza di aver cagionato delle lesioni alle persone coinvolte.

In sostanza, ai fini della punibilità è necessaria la prova del dolo, ossia la consapevolezza che dall’incidente sia derivato un effettivo danno all’integrità fisica del soggetto investito.

Sanzioni

Chi viola l’obbligo di fermarsi nel caso di sinistro stradale incorre in una sanzione amministrativa o penale a seconda delle circostanze del fatto.

– In caso di incidente con danno alle sole cose (art. 189, comma 5 CdS), il responsabile del sinistro che non ottempera all’obbligo di fermarsi, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 302,00 a 1.208,00 euro.
– In caso di incidente con danno alle persone (art. 189, comma 6 CdS), il responsabile che si dà alla fuga è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Ancora, a seguito di in un incidente con danno alle persone si può essere arrestati in flagranza di reato oppure si può essere destinatari di misure coercitive, che limitano la libertà personale come il divieto di espatrio, l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il divieto e obbligo di dimora e gli arresti domiciliari. Tuttavia, tali misure non trovano applicazione nel caso in cui il conducente collabori con l’autorità giudiziaria entro le 24 ore successive al fatto.
– Chi non presta la dovuta assistenza (art. 189, comma 7 CdS) è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Sanzioni amministrative accessorie

Oltre alle conseguenze di cui sopra, in questi casi è prevista altresì una sanzione amministrativa accessoria che colpisce direttamente il titolo di guida:
 sospensione della patente di guida da uno a tre anni per il reato di fuga;
 sospensione della patente di guida per un periodo che va da un anno e sei mesi a cinque anni per il reato di omissione di soccorso.

Sei passeggero e rimani coinvolto in un sinistro stradale: rispondi del reato di fuga e omissione di soccorso?

In caso di sinistro stradale, il passeggero non ha l’obbligo di imporre al conducente di fermarsi e di prestare soccorso ed assistenza. Ciò nonostante è ritenuto parimenti responsabile nel caso in cui agevoli in qualunque modo la fuga o l’omissione di soccorso del conducente.