{"id":1642,"date":"2022-11-15T10:13:00","date_gmt":"2022-11-15T09:13:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/?p=1642"},"modified":"2022-09-28T05:33:32","modified_gmt":"2022-09-28T03:33:32","slug":"come-proteggersi-dal-revenge-porn","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/come-proteggersi-dal-revenge-porn\/","title":{"rendered":"Come proteggersi dal Revenge Porn"},"content":{"rendered":"\n<p>A seguito dell\u2019approvazione del <em>Codice Rosso (Legge 69 del 19 luglio 2019)<\/em> volto a tutelare le vittime di violenza domestica e di genere, \u00e8 stato introdotto nel codice penale un nuovo reato: <em>\u201cdiffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti\u201d<\/em> (c.d.<strong>\u202f<\/strong><em>Revenge\u202fPorn<\/em>) disciplinato all\u2019articolo <em>612-ter.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Tale delitto implica la <em>diffusione di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso d<\/em>elle persone rappresentate.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 punito con la <em>reclusione da uno a sei anni e &nbsp;con la multa da 5.000 a 15.000<\/em> \u20ac&nbsp;siachi <em>ha realizzato o sottratto le immagini <\/em>compromettenti e le ha <em>diffuse<\/em>, sia chi <em>ricevendo o acquistando<\/em> le immagini o i video in questione li <em>invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso<\/em> delle persone rappresentate al <em>fine di danneggiarli<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>La <em>pena \u00e8 aumentata<\/em> se la diffusione illecita di immagini o i video sessualmente espliciti \u00e8 <em>commessa dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che \u00e8 o \u00e8 stata&nbsp;legata da relazione affettiva con la vittima;&nbsp;ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 opportuno segnalare che, il Revenge porn attuato tramite i social network, Internet o smartphone rappresenta una <em>forma aggravata<\/em> del reato rispetto ai casi sporadici di divulgazione delle immagini che non passano attraverso l\u2019uso delle tecnologie digitali.<\/p>\n\n\n\n<p>Per di pi\u00f9, la pena <em>\u00e8 <\/em>aumentata <em>da un terzo alla met\u00e0 se i fatti sono stati commessi in danno di persona in condizione di inferiorit\u00e0 fisica o psichica oppure in danno di una donna in stato di gravidanza<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Attraverso quali modalit\u00e0 l\u2019aggressore pu\u00f2 procurarsi il materiale compromettente destinato a rimanere privato?<\/p>\n\n\n\n<ol type=\"1\"><li>Uno dei casi pi\u00f9 frequenti, oggigiorno, \u00e8 legato al c.d. <em>sexting, <\/em>ossia, quella pratica particolarmente diffusa tra i giovani, consistente nello scambio di messaggi sessualmente espliciti, con foto o video che mostrano nudit\u00e0 od atti di autoerotismo che, seppur inizialmente limitati ad una stretta cerchia di persone, rischiano di essere diffuse in rete con grave danno per la riservatezza della persona ritratta.<\/li><li>L\u2019aggressore, inoltre, potrebbe ricorrere a delle riprese realizzate durante un rapporto sessuale, in cui la vittima \u00e8 consenziente;<\/li><li>Oppure, tramite hackeraggio dei sistemi informatici usati dalla vittima: e-mail, cloud, smartphone, tablet ecc.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>Questo delitto tutela in via principale la <em>libert\u00e0 dell\u2019individuo di autodeterminarsi<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>La condotta illecita \u00e8 idonea a compromettere non solo il c.d. \u201c<em>onore sessuale\u201d della persona offesa, ma anche la reputazione, la privacy e perfino lo stato psicofisico della persona offesa. <\/em>Talicondotte, infatti, sono ascrivibili al fenomeno della violenza di genere o violenza contro le donne le quali vengono discriminate soprattutto nella manifestazione della loro sessualit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Pertanto, questa vendetta sessuale ha su una persona un potenziale distruttivo sia psicologico che sociale dal momento che la stessa, nella maggior parte dei casi, non solo viene fatta oggetto di \u201c<em>victim blaming\u201d, ossia viene colpevolizzata per il reato subito<\/em>, ma spesso perde il proprio lavoro in conseguenza della diffusione di materiale sessualmente esplicito che la ritrae.<\/p>\n\n\n\n<p>Da tutto ci\u00f2 emerge chiaramente che l\u2019obiettivo di chi commette questo tipo di reato \u00e8 quello di s<em>creditare la vittima, per le pi\u00f9 svariate motivazioni di rancore personale, per vedetta o semplicemente per danneggiarla<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p><em>La possessivit\u00e0 \u00e8 la base di questo sistema<\/em> si pensa, infatti, di <em>possedere la reputazione e l\u2019immagine dell\u2019altra persona<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Cosa succede se la vittima aveva prestato il suo <strong>consenso<\/strong>?<\/p>\n\n\n\n<p>Occorrer\u00e0 verificare che il consenso sia avvenuto realmente e in quale forma esso sia stato prestato; che la vittima quando ha acconsentito alla diffusione del materiale, non fosse minorenne, interdetta, inabilitata o con causa temporanea di malattia. Bisogner\u00e0 provare che non avesse abusato di sostanze alcoliche o stupefacenti e che il consenso prestato fosse libero e non indotto n\u00e9 da errori n\u00e9 violenza o dolo.<\/p>\n\n\n\n<p>Ed infine il consenso deve essere dato con consapevolezza<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Come posso difendermi dalla vendetta sessuale? &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La prima regola per non diventarne vittima \u00e8 la <em>prevenzione<\/em>, dunque, evitare lo scambio di immagini di natura sessuale tramite le applicazioni di messaggistica, dal momento che le foto scambiate sui social possono diventare virali in pochissimi minuti.<\/p>\n\n\n\n<p>Ad ogni modo, tale delitto \u00e8 perseguibile a seguito della presentazione di que<em>rela da parte della persona offesa, entro 6 mesi<\/em> dalla conoscenza del fatto e l\u2019eventuale remissione della querela pu\u00f2 essere esclusivamente processuale.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Si procede tuttavia d\u2019ufficio quando la persona offesa si trova in condizione di&nbsp;inferiorit\u00e0 fisica, psichica oppure se si tratta di una donna in stato di gravidanza.<\/p>\n\n\n\n<p>Se si \u00e8 stati vittima di questo reato \u00e8 opportuno: in primo luogo segnalare il post inappropriato, apparso sui social network, selezionando la voce \u201cnudo o atti sessuali\u201d e procedere alla richiesta di rimozione dei contenuti dal web.<\/p>\n\n\n\n<p>Contestualmente compilare il modulo di segnalazione online sul sito della Polizia Postale al fine di individuare il responsabile della condotta.<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, nella maggioranza dei casi, i gestori dei siti internet, dei social networks (ad esempio <em>Telegram<\/em>, noto per la possibilit\u00e0 di ricorrere a <em>chat segrete<\/em> tramite le quali inviare foto sessualmente esplicite senza rischiare di essere identificati) sono impossibilitati sul piano tecnico a rintracciare ed eliminare tutte le copie delle immagini o dei video sensibili.<\/p>\n\n\n\n<p>Alla luce di ci\u00f2, la miglior difesa ad oggi \u00e8 quella rappresentata da azioni mirate a prevenire la diffusione delle immagini o dei video, non appena sorga il sospetto circa la possibilit\u00e0 di una loro futura divulgazione.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 quanto accade, ad esempio, nel momento in cui la persona diviene vittima di <em>sexestortion<\/em>, tramite <em>richieste estorsive per non diffondere foto o video intimi<\/em>, le quali molto spesso vengono nascoste per vergogna o senso di impotenza.<\/p>\n\n\n\n<p>Proprio in queste circostanze un intervento tempestivo pu\u00f2 portare all\u2019individuazione del responsabile della condotta illecita ed al sequestro del materiale da questi detenuto, a tutela della propria immagine e della propria riservatezza.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A seguito dell\u2019approvazione del Codice Rosso (Legge 69 del 19 luglio 2019) volto a tutelare le vittime di violenza domestica e di genere, \u00e8 stato&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1645,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[23],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1642"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1642"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1642\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1647,"href":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1642\/revisions\/1647"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1645"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1642"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1642"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1642"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}