{"id":1648,"date":"2022-10-11T10:21:37","date_gmt":"2022-10-11T08:21:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/?p=1648"},"modified":"2022-09-28T05:32:26","modified_gmt":"2022-09-28T03:32:26","slug":"infortunio-sul-lavoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/infortunio-sul-lavoro\/","title":{"rendered":"La responsabilit\u00e0 penale del datore di lavoro nell\u2019infortunio sul lavoro"},"content":{"rendered":"\n<p>Ancor oggi gli infortuni sul lavoro, purtroppo, rappresentano una realt\u00e0 comune e frequente: ogni lavoro infatti comporta dei rischi per il lavoratore che possono verificarsi in qualsiasi luogo di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>Se quale <strong>datore di lavoro sei indagato o imputato<\/strong> per aver causato un <strong>infortunio sul lavoro<\/strong>, oppure sei un <strong>lavoratore vittima di infortunio <\/strong>verificatosi sul luogo di lavoro e vuoi chiedere il risarcimento dei danni subiti, l\u2019accompagnamento di un professionista ti permetter\u00e0 di tutelare al meglio i tuoi diritti e ridurre al minimo le conseguenze dannose.<\/p>\n\n\n\n<ul><li>Che cosa si intende per infortunio sul lavoro?<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Quando si parla di&nbsp;<strong>infortunio sul lavoro<\/strong>&nbsp;si intende quell\u2019<strong>evento traumatico<\/strong>&nbsp;dovuto ad una<strong>&nbsp;causa violenta<\/strong>&nbsp;che si verifica nel&nbsp;<strong>luogo di lavoro<\/strong>&nbsp;(o nello svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa), dal quale derivi l\u2019impossibilit\u00e0 a svolgere la propria mansione per una&nbsp;<strong>durata superiore a tre giorni<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Perch\u00e9 si possa parlare di infortunio sul lavoro \u00e8 necessario che vi sia un&nbsp;<strong>rapporto di causalit\u00e0<\/strong>&nbsp;tra <strong>l\u2019attivit\u00e0<\/strong> <strong>lavorativa <\/strong>e<strong> l\u2019evento<\/strong> che ha portato alla lesione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La causa violenta<\/strong>, dunque,consente di distinguere l\u2019infortuniodalla malattia professionale(o tecnopatia) e si riferisce ad <strong>un\u2019azione di rilevante forza<\/strong> che, interferendo in maniera repentina e diretta (violenta appunto) all\u2019interno del luogo di lavoro, compromette l\u2019integrit\u00e0 psico-fisica del lavoratore.<\/p>\n\n\n\n<ul><li>La normativa di riferimento<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>In tema di responsabilit\u00e0 del datore di lavoro <strong>la normativa di riferimento<\/strong> \u00e8 data dal <strong>D.lgs. 81\/2008<\/strong>, c.d.&nbsp;<strong>Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro<\/strong>, coordinato con il <strong>D.lgs. n. 106\/2009<\/strong> e successive modificazioni.<\/p>\n\n\n\n<p>Le ipotesi pi\u00f9 frequentemente sanzionate dalla legge penale sono legate ai reati di&nbsp;<strong>lesioni colpose <\/strong>ed&nbsp;<strong>omicidio colposo<\/strong>, trattasi di fattispecie basate sulla&nbsp;<strong>colpa<\/strong>&nbsp;del datore di lavoro, o degli addetti alla sicurezza sul posto di lavoro, determinata dalla <strong>mancata adozione di misure di sicurezza<\/strong> idonee per tutelare la salute sul luogo di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<ul><li>La responsabilit\u00e0 del datore di lavoro<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Il&nbsp;datore di lavoro \u00e8 colui che deve garantire la corretta applicazione delle disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza nell&#8217;ambiente lavorativo. Questo non solo serve a&nbsp;<strong>tutelare i lavoratori<\/strong>, per ridurre o eliminare le situazioni di rischio, ma anche il <strong>datore di lavoro stesso<\/strong> che, in caso di inadempienze, pu\u00f2 invece incorrere in&nbsp;cause di responsabilit\u00e0 civile e penale.<\/p>\n\n\n\n<p>Sono diversi, infatti, <strong>gli adempimenti obbligatori in materia di&nbsp;salute e sicurezza<\/strong>, che il datore di lavoro deve dimostrare di aver applicato. Tra i pi\u00f9 importanti possiamo senz\u2019altro citare:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>la redazione e l\u2019aggiornamento del <strong>Documento di Valutazione dei Rischi<\/strong>;<\/li><li>la stesura delle <strong>relazioni tecniche<\/strong> (es. rischio rumore, stress lavoro correlato, agenti chimici, biologici, ecc);<\/li><li><strong>la formazione e l\u2019informazione dei lavoratori<\/strong> sui fattori di rischio e sulle corrette misure da adottare per prevenirli o limitarli;<\/li><li>la distribuzione e il controllo sull\u2019utilizzo dei <strong>dispositivi di protezione individuali<\/strong>;<\/li><li>l\u2019effettuazione della <strong>sorveglianza sanitaria<\/strong>, quando prevista.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Recentemente la Corte di Cassazione si \u00e8 pronunciata su un caso di responsabilit\u00e0 penale ascritta ad un <strong>committente<\/strong> per infortuni sul lavoro in caso di <strong>omessa predisposizione del Documento Unico di Valutazione Dei Rischi Da Interferenze (<\/strong>DUVRI)<strong> e di omessa o insufficiente verifica sull\u2019idoneit\u00e0 tecnica dell\u2019appaltatore.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, la Suprema Corte ha affermato che: in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, <strong>sussiste la responsabilit\u00e0 del committente<\/strong> che, pur non ingerendosi nella esecuzione dei lavori, abbia <strong>omesso di verificare l\u2019idoneit\u00e0 tecnico-professionale dell\u2019impresa e dei lavoratori autonomi prescelti<\/strong> in relazione anche alla pericolosit\u00e0 dei lavori affidati, poich\u00e9 l\u2019obbligo di verifica non pu\u00f2 risolversi nel solo controllo dell\u2019iscrizione dell\u2019appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo. (Cass. Pen. Sez. IV, Sent. 3 giugno 2021, n. 21533)<\/p>\n\n\n\n<ul><li>Quale responsabilit\u00e0 per l\u2019azienda?<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Il&nbsp;<a href=\"https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Decreto_legislativo_8_giugno_2001,_n._231\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">decreto legislativo n. 231\/2001<\/a>&nbsp;ha introdotto <strong>la&nbsp;responsabilit\u00e0 amministrativa degli enti<\/strong> derivante da reato. Sostanzialmente tale responsabilit\u00e0 di natura amministrativa sorge in capo all\u2019ente a fronte della commissione, da parte di un soggetto ad essa intraneo, di una condotta penalmente illecita.<\/p>\n\n\n\n<p>A tal proposito, segnaliamo una recente sentenza (Cass. pen., Sez. IV, Sent. 5 febbraio 2021 n. 2848). su un caso di responsabilit\u00e0 penale ascritta sia al datore di lavoro, imputato per il reato di lesioni personali colpose in violazione della normativa antinfortunistica, sia all\u2019impresa per il connesso illecito amministrativo.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso di specie la Corte ha ribadito che la <strong>responsabilit\u00e0 dell\u2019ente <\/strong>\u00e8 prevista quando:<\/p>\n\n\n\n<ol type=\"1\"><li>i reati sono commessi a <strong>vantaggio o nell\u2019interesse<\/strong> dello stesso;<\/li><li>oppure i reati sono <strong>commessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell\u2019ente, nonch\u00e9 da chi gestisce e controlla, anche di fatto lo stesso.<\/strong><\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>Pertanto, nel caso di incidente per violazione delle norme antinfortunistiche <strong>risponder\u00e0 anche l\u2019ente <\/strong>qualora<strong> si accerti un risparmio di risorse economiche<\/strong> dovuto alla mancata predisposizione delle misure di prevenzione o delle misure cautelari<\/p>\n\n\n\n<ul><li>Il datore di lavoro \u00e8 sempre responsabile penalmente degli infortuni sul lavoro?<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, come abbiamo detto, perseguono il fine di <strong>tutelare il lavoratore<\/strong> persino in ordine ad <strong>incidenti derivanti da sua negligenza, imprudenza ed imperizia<\/strong>; di conseguenza la condotta imprudente dell\u2019infortunato non assurge a causa sopravvenuta sufficiente da sola a produrre l\u2019evento quando sia comunque <strong>riconducibile all\u2019area di rischio inerente all\u2019attivit\u00e0<\/strong> svolta dal lavoratore ed <strong>all\u2019omissione di doverose misure antinfortunistiche<\/strong> da parte del datore di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo la Suprema Corte di Cassazione: <em>\u201c\u2026 il comportamento imprudente dei lavoratori non adeguatamente formati non esenta mai il datore di lavoro\u201d <\/em>(Cass. Pen. Sez. IV, 19\/05\/2015 n. 39765)<\/p>\n\n\n\n<p>Il datore infatti risponde in caso di violazione degli obblighi, anche specifici rispetto al singolo luogo o alla specifica lavorazione, sui quali deve fornire idonea formazione, laddove l\u2019omessa formazione possa dirsi causalmente legata alla verificazione dell\u2019evento.<\/p>\n\n\n\n<p>I Giudici di legittimit\u00e0 hanno chiarito che<em>: \u201cIl datore di lavoro non deve solo predisporre le idonee misure di sicurezza ed impartire le direttive, ma deve soprattutto controllarne costantemente il rispetto da parte dei lavoratori, per evitare la superficiale tentazione di trascurarle\u201d<\/em> (Cass. Pen. Sez. IV, 08\/05\/2019 n. 27787).<\/p>\n\n\n\n<p>Di conseguenza anche avvallare e\/o non correggere prassi lavorative pericolose che costituiscano poi presupposto di infortuni costituisce condotta colposa e negligente del prestatore di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<ul><li>Quando viene meno la responsabilit\u00e0 del datore di lavoro?<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Il datore di lavoro \u00e8 esonerato da una eventuale responsabilit\u00e0 quando <strong>l\u2019infortunio<\/strong> sul lavoro sia riconducibile <strong>unicamente<\/strong> al <strong>comportamento \u201cabnorme\u201d del lavoratore, <\/strong>che assume autonomamente delle condotte che fuoriescono dall\u2019ambito delle mansioni e dall\u2019area di rischio definita dalla lavorazione in corso.<\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 nonostante, il datore di lavoro deve aver:<\/p>\n\n\n\n<ol type=\"1\"><li>somministrato correttamente la <strong>formazione<\/strong> (conoscenze e procedure utili all\u2019acquisizione di competenze)<\/li><li>fornito ogni <strong>informazione<\/strong> (conoscenze utili all\u2019identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi, anche specifici, in ambiente di lavoro)<\/li><li>assicurato<strong> i sistemi di sicurezza e i DPI <\/strong>(dispositivi di protezione individualedegli arti superiori degli arti inferiori, di occhi e viso, dell\u2019udito, del capo, delle vie respiratorie, del corpo e della pelle, dalle cadute dall\u2019alto, per la visibilit\u00e0)<\/li><li>eseguito un <strong>corretto addestramento<\/strong> (sull\u2019uso corretto di attrezzature, macchine, impianti e procedure).<\/li><\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ancor oggi gli infortuni sul lavoro, purtroppo, rappresentano una realt\u00e0 comune e frequente: ogni lavoro infatti comporta dei rischi per il lavoratore che possono verificarsi&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1649,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[24],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1648"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1648"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1648\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1651,"href":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1648\/revisions\/1651"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1649"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1648"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1648"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1648"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}