{"id":1986,"date":"2022-11-29T10:10:02","date_gmt":"2022-11-29T09:10:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/?p=1986"},"modified":"2022-09-28T05:34:08","modified_gmt":"2022-09-28T03:34:08","slug":"diffamazione-online-e-sostituzione-di-persona","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/diffamazione-online-e-sostituzione-di-persona\/","title":{"rendered":"Diffamazione online e sostituzione di persona"},"content":{"rendered":"\n<p>Come proteggere la propria reputazione?<\/p>\n\n\n\n<p>Il reato maggiormente commesso con l\u2019uso dei social network, ed in particolar modo attraverso Facebook, \u00e8 quello della diffamazione (peraltro reato non strettamente informatico). Esso si realizza quando una persona, a prescindere che si trovi nella vita reale o in quella digitale, comunicando con altre persone, offende la reputazione di un altro soggetto.<\/p>\n\n\n\n<p>Il reato di&nbsp;diffamazione&nbsp;\u00e8 disciplinato dall\u2019articolo 595 codice penale, con un trattamento sanzionatorio in caso di condanna che pu\u00f2 andare da una pena pecuniaria finanche alla reclusione sino a tre anni. La reclusione \u00e8 prevista nei casi in cui l\u2019offesa sia recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicit\u00e0 (quindi anche online) o atto pubblico, o qualora sia commessa nei confronti di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o assimilabili.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019utilizzazione di&nbsp;espressioni offensive, tali da recare un\u2019offesa alle qualit\u00e0 personali, morali, o sociali e professionali di una persona (che pu\u00f2 essere nominata direttamente o comunque facilmente identificabile), integra il delitto di diffamazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Specificamente il terzo comma dell\u2019articolo 595 disciplina la diffamazione cd aggravata realizzata cio\u00e8 tramite \u201cqualsiasi altro mezzo di pubblicit\u00e0\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Questa oltre a ricomprendere la diffamazione a mezzo stampa (commessa attraverso i media tradizionali), disciplina anche la diffamazione online (commessa attraverso i nuovi media), che \u00e8 pi\u00f9 subdola e pericolosa a causa della facilit\u00e0 con cui \u00e8 possibile condividere e diffondere gli insulti via Internet.<\/p>\n\n\n\n<p>Il web \u00e8 uno strumento formidabile per la propagazione di contenutianche offensivi e diffamatori, poich\u00e9, una volta pubblicati online, essi si diffondono in modo incontrollabile ed a volte addirittura irreversibile.<\/p>\n\n\n\n<p>Il messaggio pubblicato in rete, infatti, \u00e8 pi\u00f9&nbsp;lesivo per la sua capacit\u00e0 di raggiungere un bacino di utenza globale, nonch\u00e9 per la difficolt\u00e0 stessa di&nbsp;cancellare i contenuti negativi dai motori di ricerca (ad esempio Google).<\/p>\n\n\n\n<p>Su quest\u2019ultimi, infatti, i link riconducibili al contenuto diffamatorio cancellato, possono purtroppo restare visibili per anni, continuando a danneggiare irrimediabilmente&nbsp;la reputazione della parte offesa.<\/p>\n\n\n\n<p>A tal proposito, la Corte di Cassazione in una nota sentenza n. 24431 del 2015 ha stabilito che:&nbsp;<em>\u201cla diffusione di un messaggio con le modalit\u00e0 consentite dall\u2019utilizzo di una bacheca&nbsp;Facebook, ha potenzialmente la capacit\u00e0 di raggiungere un numero indeterminato di persone, sia perch\u00e9, per comune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone (senza le quali la bacheca di Facebook non avrebbe senso), sia perch\u00e9 l\u2019utilizzo di Facebook integra una delle modalit\u00e0 attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano \u2026 rapporto interpersonale allargato ad un&nbsp;gruppo indeterminato di aderenti\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Offese attraverso un fake account<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Molto spesso la diffamazione online viene perpetrata anche attraverso la commissione di un altro tipo di reato: la sostituzione di persona, che avviene tramite la creazione di profili falsi, sia sulla piattaforma Facebook che su altre piattaforme. Tale fattispecie \u00e8 regolamentata dall\u2019articolo 494 del codice penale e ricorre quando&nbsp;<em>\u201cqualcuno, al fine di procurare a s\u00e9 o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all\u2019altrui persona, o attribuendo a s\u00e9 o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualit\u00e0 a cui la legge attribuisce effetti giuridici\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Questo delitto si realizza principalmente quando si apre un account a nome di qualcun altro rubandone l\u2019identit\u00e0, ma anche quando, con i fini sopra indicati, si apre un account (anche di posta elettronica) con un nome inventato. Ma non solo, il reato pu\u00f2 sussistere anche quando vi \u00e8 l\u2019attribuzione a s\u00e9 o ad altri di un falso stato, laddove \u201cstato\u201d identifica la posizione del soggetto all\u2019interno della societ\u00e0, o l\u2019attribuzione a s\u00e9 o ad altri di una falsa qualit\u00e0 a cui la legge attribuisce effetti giuridici. E tutto questo al fine di trarre in errore gli altri utenti e\/o per commettere ulteriori crimini.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Come posso difendermi dalla diffamazione online? &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il delitto di diffamazione \u00e8 perseguibile a seguito della presentazione di querela da parte della persona offesa, entro 3 mesi dalla conoscenza del fatto. Se si \u00e8 stati diffamati su un social network o su un blog \u00e8 necessario, comunque, immediatamente:<\/p>\n\n\n\n<ol type=\"1\"><li>compilare il modulo di segnalazione online sul sito della Polizia Postale;<\/li><li>procedere alla richiesta di rimozione dei contenuti dal web e dei link dai vari motori di ricerca;<\/li><li>richiedere il sequestro preventivo, tramite oscuramento del contenuto diffamatorio ai sensi dell\u2019articolo 321 del codice di procedura penale.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>Tutto questo al fine di tutelare compiutamente il diritto alla privacy ed il diritto alla cancellazione dei link diffamatori anche attraverso la richiesta di intervento del Garante della Privacy (come disciplinato dal regolamento UE n. 2016\/679), inteso come diritto all\u2019oblio. Il diritto all\u2019oblio, infatti, \u00e8 il&nbsp;diritto&nbsp;di ogni individuo a non rimanere indefinitamente esposto ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia lesiva pubblicata in passato.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Come proteggere la propria reputazione? 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