{"id":1989,"date":"2022-11-22T10:11:27","date_gmt":"2022-11-22T09:11:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/?p=1989"},"modified":"2022-09-28T05:33:55","modified_gmt":"2022-09-28T03:33:55","slug":"cosa-si-rischia-a-leggere-le-email-del-partner","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/cosa-si-rischia-a-leggere-le-email-del-partner\/","title":{"rendered":"Cosa si rischia a leggere le email del partner?"},"content":{"rendered":"\n<p>Al giorno d\u2019oggi il modo di comunicare \u00e8 cambiato: la vecchia corrispondenza epistolare nell\u2019epoca dei social network ha ceduto il passo a quella telematica, elettronica.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 bene precisare fin da subito che la&nbsp;<strong>corrispondenza<\/strong>, a prescindere dalle modalit\u00e0 con cui venga trasmessa, deve essere intesa in senso ampio come&nbsp;<strong>comunicazione riservata unicamente al suo destinatario.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Dunque, \u00e8 punito sia chi apre la busta chiusa indirizzata a terzi sia chi si intromette nella posta elettronica altrui, la quale si deve considerare parimenti \u201cchiusa\u201d dato che l\u2019accesso \u00e8 protetto da una password.<\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 detto, a leggere le email del partner senza il suo consenso e a sua insaputa<strong>, si rischia l\u2019incriminazione per diversi reati, disciplinati nel codice penale.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Quali reati?<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo una recentissima sentenza della Corte di Cassazione:&nbsp;<em>\u201c\u2026la condotta di chi entra di nascosto nella email del partner per leggere i messaggi in essa contenuti, integra due diverse fattispecie di reato concorrenti fra loro\u2026\u201d&nbsp;<\/em>(Cass. Pen. Sez V, Sent., 10 giugno 2021 n. 23035).<\/p>\n\n\n\n<p>Si tratta:<\/p>\n\n\n\n<ol type=\"1\"><li><strong>dell\u2019accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico&nbsp;<\/strong>art. 615 ter codice penale;<\/li><li><strong>della violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza<\/strong>&nbsp;art. 616 codice penale.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>La Suprema Corte ha chiarito che il&nbsp;<strong>primo reato<\/strong>&nbsp;si consuma nel&nbsp;<strong>momento in cui si accede abusivamente alla casella email&nbsp;<\/strong>del partner, ed \u00e8 punito con la reclusione fino a tre anni.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>L<strong>a seconda<\/strong>&nbsp;<strong>fattispecie<\/strong>&nbsp;invece, si perfeziona quando&nbsp;<strong>si apprende il contenuto&nbsp;<\/strong>della corrispondenza telematica intercorsa tra il proprio coniuge ed altri. In quest\u2019ultimo caso \u00e8 prevista la reclusione fino ad un anno o la multa da euro 300,00 a euro 516,00.<\/p>\n\n\n\n<p>Pertanto, nel caso di&nbsp;<strong>accesso abusivo ad una casella di posta elettronica protetta da password<\/strong>&nbsp;si corre il rischio di essere&nbsp;<strong>incriminati per entrambe le fattispecie delittuose<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, la sussistenza di tale reato non \u00e8 esclusa n\u00e9 dal fatto di conoscere le password di accesso, n\u00e9 dalla circostanza in cui il titolare dell\u2019account di posta elettronica, dopo aver letto le sue email, sia rimasto connesso, consentendo cos\u00ec al convivente di entrare nella sua casella senza dover rubare la sua password.<\/p>\n\n\n\n<p>Attenzione allo spionaggio domestico 3.0<\/p>\n\n\n\n<p>Se le modalit\u00e0 di intromissione avvengono utilizzando delle applicazioni specifiche o appositi software (come i keylogger, strumenti informatici in grado di intercettare segretamente tutto ci\u00f2 che viene digitato sulla tastiera senza che l\u2019utente se ne accorga) ai reati summenzionati si aggiungono:<\/p>\n\n\n\n<ol type=\"1\"><li><strong>installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche<\/strong>&nbsp;art. 617 bis codice penale;<\/li><li><strong>intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche<\/strong>&nbsp;art. 617 quater codice penale.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>La prima ipotesi delittuosa ai sensi dell\u2019art. 617 bis c.p. punisce, con la reclusione da uno a quattro anni,&nbsp;<strong>chi installa abusivamente<\/strong>&nbsp;questi programmi spia; mentre&nbsp;<strong>colui che si limita ad intercettare<\/strong>&nbsp;o impedire tali comunicazioni \u00e8 punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni ai sensi dell\u2019art. 617 quater del codice penale.<\/p>\n\n\n\n<p>La violazione della corrispondenza per provare un tradimento \u00e8 reato?<\/p>\n\n\n\n<p>Il primo quesito da analizzare \u00e8 se i messaggi di posta elettronica possano o meno avere&nbsp;<strong>valore di prova&nbsp;<\/strong>nel giudizio di separazione o di divorzio.<\/p>\n\n\n\n<p>Sul punto vi \u00e8 un contrasto giurisprudenziale: l\u2019orientamento prevalente sostiene che se le email sono state acquisite in violazione della privacy, e dunque in modo illecito, queste non possono essere utilizzate nella causa di separazione. Altre sentenze invece lo ritengono possibile, salve le&nbsp;<strong>conseguenze penali a carico di chi le produce in giudizio.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Dunque, non solo si corre il rischio di rispondere per violazione della privacy e dover quindi risarcire il danno al coniuge leso, ma soprattutto&nbsp;<strong>vi \u00e8 il pericolo di dover subire un processo penale.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Sulla questione, la Suprema Corte ha ribadito che: \u201c<em>i doveri di solidariet\u00e0 derivanti dal matrimonio non sono incompatibili con il diritto alla riservatezza di ciascuno dei coniugi, ma ne presuppongono anzi l\u2019esistenza, dal momento che la solidariet\u00e0 si realizza solo tra persone che si riconoscono di piena e pari dignit\u00e0<\/em>\u201d (Cass. pen. sez. V, sentenza 08\/11\/2006 n\u00b0 39827).<\/p>\n\n\n\n<p>Quindi, l<strong>a necessit\u00e0 di raccogliere delle prove&nbsp;<\/strong>al fine di esercitare il diritto di difesa in tribunale<strong>, non giustifica la condotta di spiare le conversazioni del coniuge.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>In relazione a quest\u2019ultimo aspetto, la Corte di Cassazione recentemente \u00e8 tornata ad esprimersi individuando dei nuovi principi, segno di una nuova e pi\u00f9 favorevole apertura sul tema.<\/p>\n\n\n\n<p>I giudici di legittimit\u00e0 infatti hanno sostenuto&nbsp;<strong>la possibilit\u00e0 di fondare l\u2019addebito della separazione<\/strong>&nbsp;nei confronti del coniuge, qualora dal&nbsp;<strong>contenuto delle email<\/strong>&nbsp;emerga un&nbsp;<strong>tradimento,&nbsp;<\/strong>anche solo virtuale.<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, nel caso di specie, la Suprema Corte&nbsp;<strong>ha escluso la configurazione del reato&nbsp;<\/strong>previsto dall\u2019<strong>art. 617 quater, comma secondo del codice penale<\/strong>&nbsp;che punisce la divulgazione del contenuto della comunicazione intercettata: \u201c\u2026&nbsp;<em>questi reati possono essere giustificati se i contenuti delle email rubate non vengono divulgati all\u2019esterno, ma soltanto prodotti nel giudizio di separazione coniugale per fondare l\u2019addebito a carico dell\u2019altro coniuge<\/em>&nbsp;\u2026\u201d (Cass. Pen. Sent., n. 30735 del 04\/11\/2020). In altre parole, secondo quest\u2019ultimo orientamento minoritario e di segno contrario, se la divulgazione avviene mediante la produzione delle email in un giudizio di separazione personale dei coniugi, tale modalit\u00e0 non integra la fattispecie penalistica, dal momento che tale condotta \u00e8 inidonea a rilevare il contenuto della comunicazione alla generalit\u00e0 dei terzi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Al giorno d\u2019oggi il modo di comunicare \u00e8 cambiato: la vecchia corrispondenza epistolare nell\u2019epoca dei social network ha ceduto il passo a quella telematica, elettronica.&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1990,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[23],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1989"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1989"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1989\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2008,"href":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1989\/revisions\/2008"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1990"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1989"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1989"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1989"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}