{"id":1992,"date":"2022-11-22T10:12:48","date_gmt":"2022-11-22T09:12:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/?p=1992"},"modified":"2022-09-28T05:33:44","modified_gmt":"2022-09-28T03:33:44","slug":"tutela-penale-nel-caso-di-mancato-mantenimento-dei-figli","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/tutela-penale-nel-caso-di-mancato-mantenimento-dei-figli\/","title":{"rendered":"Tutela penale nel caso di mancato mantenimento dei figli"},"content":{"rendered":"\n<p>La&nbsp;denuncia per mancato mantenimento dei figli&nbsp;\u00e8 uno, ma non l\u2019unico, strumento che si ha per ottenere, da parte dell\u2019ex coniuge o convivente, il versamento delle somme dovute, appunto a titolo di contribuzione al mantenimento dei figli, a seguito della separazione. Si pu\u00f2 anche agire in via civile, al fine di recuperare forzosamente (agendo in via esecutiva) le somme dovute. &nbsp;La molla penale, tuttavia, alle volte pu\u00f2 rivelarsi l\u2019arma pi\u00f9 convincente.&nbsp;Ad ogni modo, \u00e8 bene precisare che le due tutele possono essere azionate congiuntamente.<\/p>\n\n\n\n<p>Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare<\/p>\n\n\n\n<p>Il mancato pagamento dell\u2019assegno di mantenimento per i figli \u00e8 reato. Un reato perseguibile d\u2019ufficio. Punito con la&nbsp;<strong>reclusione fino a 3 anni o con la multa da euro 103,00 a euro 1.032,00<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>In realt\u00e0, il Codice penale prevede due diversi delitti:<\/p>\n\n\n\n<ul><li><strong>Violazione degli obblighi di assistenza familiare<\/strong>&nbsp;ai sensi dell\u2019art. 570 del Codice Penale.<\/li><li>&nbsp;<strong>Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio&nbsp;<\/strong>ai sensi dell\u2019art. 570bis del Codice Penale.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Le due ipotesi delittuose a confronto<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019articolo 570 del Codice penale (comma 2) si configura tutte le volte in cui&nbsp;<strong>si fanno mancare i mezzi di sussistenza ai&nbsp;figli minorenni o inabili<\/strong>, a prescindere dal fatto che vi sia stata o meno una separazione o un divorzio tra i genitori.<\/p>\n\n\n\n<p>La&nbsp;<strong>condotta tipica<\/strong>&nbsp;\u00e8 quella del padre che va via per sempre da casa, che dilapida il patrimonio familiare o che, comunque, si sottrae agli obblighi di genitore.<\/p>\n\n\n\n<p>Questo reato scatta per il solo fatto che venga posta in essere tale condotta; non occorre quindi dimostrare lo stato di bisogno dei figli che, in quanto minorenni, si presumono sempre versare in una condizione di necessit\u00e0 per via della loro incapacit\u00e0 a procurarsi di che vivere.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Il reato sussiste anche se non c\u2019\u00e8 alcun provvedimento del giudice che impone al familiare di pagare un assegno (in caso di separazione o divorzio, per il mantenimento del coniuge o dell\u2019ex coniuge o dei figli), poich\u00e9 gli obblighi sanzionati derivano, ancora prima che dall\u2019ordinamento, da inderogabili principi di solidariet\u00e0 e da esigenze morali radicati nelle coscienze.<\/p>\n\n\n\n<p>Invece, l\u2019articolo 570bis del Codice penale&nbsp;<strong>sanziona il coniuge che non paga l\u2019assegno previsto in caso di separazione o di divorzio.&nbsp;<\/strong>In tal caso, l\u2019inadempimento diventa di per s\u00e9 rilevante penalmente,&nbsp;<strong>indipendentemente dallo&nbsp;stato di bisogno&nbsp;dei familiari<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>In questo caso, infatti, la&nbsp;<strong>condotta vietata<\/strong>&nbsp;\u00e8 costituita dall\u2019inottemperanza al provvedimento del tribunale. Inoltre, a differenza del precedente reato, questo scatta sia in presenza di figli&nbsp;minorenni che maggiorenni.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 opportuno evidenziare che tale delitto scatta anche in presenza di un&nbsp;<strong>inadempimento parziale dell\u2019assegno di mantenimento<\/strong>, dal momento che<strong>&nbsp;non \u00e8 riconosciuto all\u2019obbligato un potere di adeguamento dell\u2019assegno in revisione della determinazione fattane dal giudice<\/strong>&nbsp;(Cass. Pen. Sez. VI n. 3267\/2019)<\/p>\n\n\n\n<p>Infine, se a causa dell\u2019omesso versamento dell\u2019assegno di separazione o divorzio si privano dei mezzi di sussistenza i figli minori o il coniuge, si violano contestualmente sia l\u2019articolo 570 che l\u2019articolo 570-bis, con conseguente aumento della pena. Secondo altra giurisprudenza, vi \u00e8 un solo reato conseguente a un\u2019unica violazione di legge, perch\u00e9 il reato pi\u00f9 grave (articolo 570 cod. pen.) assorbe la violazione meno grave prevista dall\u2019articolo 570-bis.<\/p>\n\n\n\n<p>Il genitore che non provvede al mantenimento pu\u00f2 difendersi dalla denuncia invocando le proprie difficolt\u00e0 economiche?<\/p>\n\n\n\n<p>Con il matrimonio, entrambi i coniugi sono tenuti, in base alle proprie capacit\u00e0 di lavoro, a contribuire ai bisogni della famiglia. L\u2019obbligo permane anche in caso di separazione e divorzio a favore del coniuge bisognoso e dei figli, anche se maggiorenni ma non economicamente indipendenti.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Gli stessi principi si applicano ai genitori ex conviventi nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.<\/p>\n\n\n\n<p>La Cassazione ha pi\u00f9 volte sottolineato che&nbsp;<strong>non basta addurre&nbsp;difficolt\u00e0 economiche&nbsp;per evitare la condanna per violazione degli obblighi di assistenza familiare.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Ogni genitore deve fare tutto ci\u00f2 che \u00e8 in suo potere \u2013 ivi anche cercare un lavoro o vendere i beni di cui \u00e8 titolare (ad esempio, immobili) \u2013 pur di non far mancare ai figli le somme indicate dal giudice.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Ed il fatto che i figli minori&nbsp;siano assistiti economicamente da terzi, o tramite la percezione di eventuali elargizioni a carico della pubblica assistenza, non fa venir meno l\u2019obbligo del genitore di contribuire al loro&nbsp;mantenimento.<\/p>\n\n\n\n<p>Pertanto,<strong>&nbsp;le difficolt\u00e0 economiche<\/strong>, anche conseguenti alla crisi,&nbsp;<strong>escludono la responsabilit\u00e0 penale<\/strong>&nbsp;del coniuge separato o divorziato tenuto all\u2019assistenza familiare&nbsp;<strong>solo quando siano<\/strong>&nbsp;<strong>assolute&nbsp;e&nbsp;non ascrivibili a sua colpa<\/strong>&nbsp;(come nel caso del sopraggiungere di una malattia che incide sulle capacit\u00e0 di produzione di reddito)<strong>.&nbsp;<\/strong>Si deve quindi trattare di una&nbsp;<strong>situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilit\u00e0 di introiti<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>In definitiva,<strong>&nbsp;spetta all\u2019imputato provare in maniera rigorosa la concreta impossibilit\u00e0 di adempiere<\/strong>, e il giudice deve valutarla severamente, specie quando il beneficiario dell\u2019obbligo di assistenza \u00e8 un minore. In mancanza di prova, la condotta costituisce reato, risultando&nbsp;<strong>insufficiente anche il formale stato di disoccupazione, il fallimento o la chiusura dell\u2019attivit\u00e0 di impresa.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Perch\u00e9 costituirsi parte civile nel procedimento penale?<\/p>\n\n\n\n<p>Nell\u2019ambito del procedimento penale che si instaurer\u00e0 a seguito della denuncia ci si potr\u00e0 costituire parte civile a mezzo del proprio difensore di fiducia.<\/p>\n\n\n\n<p>Attraverso tale costituzione sar\u00e0 possibile&nbsp;<strong>allegare tutte le prove relativa al mancato pagamento<\/strong>&nbsp;ed alle&nbsp;<strong>difficolt\u00e0 economiche<\/strong>&nbsp;in modo da fornire al giudice tutti i dati necessari a far emettere una&nbsp;<strong>sentenza di condanna<\/strong>&nbsp;non solo ad una&nbsp;<strong>sanzione penale<\/strong>&nbsp;ma anche il&nbsp;<strong>riconoscimento della somma non pagata, con interessi e danni morali.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Infine, nel caso in cui quindi si pervenga ad una sentenza di questo tipo si \u00e8 in possesso di un c.d. titolo che permette di agire in esecuzione.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La&nbsp;denuncia per mancato mantenimento dei figli&nbsp;\u00e8 uno, ma non l\u2019unico, strumento che si ha per ottenere, da parte dell\u2019ex coniuge o convivente, il versamento delle&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1993,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[23],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1992"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1992"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1992\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2010,"href":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1992\/revisions\/2010"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1993"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1992"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1992"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1992"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}