{"id":1999,"date":"2022-11-03T10:17:06","date_gmt":"2022-11-03T09:17:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/?p=1999"},"modified":"2022-09-28T05:33:09","modified_gmt":"2022-09-28T03:33:09","slug":"fatturazione-per-operazioni-inesistenti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/fatturazione-per-operazioni-inesistenti\/","title":{"rendered":"Fatturazione per operazioni inesistenti"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Accertamento tributario e procedimento penale.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Uno dei reati pi\u00f9 ricorrenti fra gli operatori economici nei periodi di crisi \u00e8 quello della \u201cfalsa fatturazione\u201d. Occorre rendersi conto di ci\u00f2 che si rischia quando si cerca di raggiungere facili ed apparenti vantaggi attraverso strumenti illeciti pensati per \u201ccorreggere\u201d i bilanci e\/o accedere a crediti di imposta o incentivi. Vediamo come si struttura il reato.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La falsit\u00e0&nbsp;delle fatture pu\u00f2 riguardare&nbsp;operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le fatture false possono riguardare operazioni sia di cessioni di beni che di prestazioni di servizi, anche se queste ultime sono molto pi\u00f9 diffuse in quanto pi\u00f9 difficili da individuare vista la loro immaterialit\u00e0 e, inoltre, risultano non definite con sufficiente chiarezza dalla documentazione contabile ed anche extracontabile.<\/p>\n\n\n\n<p>Nelle&nbsp;<strong>operazioni soggettivamente inesistenti<\/strong>&nbsp;l\u2019operazione sottostante esiste, ma \u00e8 stata posta in essere tra soggetti diversi da quelli individuati nel documento allo scopo di permettere all\u2019utilizzatore di portare in deduzione costi effettivamente sostenuti ma non documentati o non documentabili ufficialmente per varie ragioni.<\/p>\n\n\n\n<p>Le&nbsp;<strong>operazioni<\/strong>&nbsp;sono&nbsp;<strong>oggettivamente inesistenti,<\/strong>&nbsp;invece, quando nascono e si concludono solo sulla carta, ossia senza che vi sia stata oggettivamente alcunaoperazione economica oppure nel caso di un\u2019operazione economica con un corrispettivo economico inferiore a quello fatturato, in modo da consentire all\u2019utilizzatore di ridurre il proprio reddito mediante la deduzione di costi fittizi.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La fattura falsa&nbsp;\u00e8&nbsp;un illecito tributario<\/strong>&nbsp;che viene accertato dall\u2019amministrazione finanziaria, cio\u00e8 dall\u2019Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La sanzione penale per la falsa fatturazione prevede<\/strong>&nbsp;la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni (art. 8, 1\u00b0 comma, D. Lgs. 74\/00). Inoltre, se nel corso del medesimo periodo di imposta vengono emesse o utilizzate pi\u00f9 fatture false, la condotta si considera come un unico reato.<\/p>\n\n\n\n<p>Sia per l\u2019emissione che per l\u2019utilizzo di fatture per operazioni inesistenti,&nbsp;<strong>non esiste una soglia minima di punibilit\u00e0; <\/strong>l\u2019\u2019emissione o l\u2019utilizzo di una fattura falsa anche di importi esigui \u00e8 penalmente rilevante.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Chi crea la fattura falsa<\/strong>, peraltro, dovr\u00e0 corrispondere le imposte per i documenti emessi: non importa se si tratti di attivit\u00e0 illecita.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Chi<\/strong>, invece,&nbsp;<strong>riceve e si avvale delle fatture false<\/strong>, oltre al procedimento penale ed alla reclusione, subisce un accertamento fiscale per la ricostruzione dell\u2019effettivo reddito (con il recupero a tassazione dei costi fittizi e, perci\u00f2, indebitamente dedotti).<\/p>\n\n\n\n<p>Fatture false e processo penale&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Nei procedimenti penali per falsa fatturazione spetta all\u2019<strong>Amministrazione<\/strong>&nbsp;l\u2019onere della prova, cio\u00e8 dimostrare che le fatture sono state emesse a fronte di operazioni commerciali mai poste in essere, ovvero non effettuate tra i soggetti indicati nelle fatture stesse. L\u2019Amministrazione deve anche indicare gli elementi indiziari sui quali si fonda la contestazione anche in merito alla conoscenza, ovvero alla conoscibilit\u00e0 della fittiziet\u00e0 delle operazioni da parte dell\u2019acquirente che richiede la detrazione. Tuttavia, se la prova viene fornita (ad esempio: mancato pagamento della prestazione, mancanza di struttura adeguata per fornire una prestazione particolarmente impegnativa, ecc\u2026), l\u2019onere di dimostrare l\u2019effettiva esistenza delle operazioni ricade sul contribuente.<\/p>\n\n\n\n<p>Il&nbsp;<strong>contribuente<\/strong>, per dimostrare la legittimit\u00e0 e la correttezza delle detrazioni deve fornire documenti contabili idonei a dimostrare l\u2019esistenza reale di rapporti commerciali con il fornitore (preventivi, contratti, scambio di corrispondenza, documenti di trasporto, fatture ecc\u2026); in proposito, non \u00e8 sufficiente la sola esibizione dei mezzi di pagamento, che normalmente vengono utilizzati fittiziamente e che rappresentano un mero elemento indiziario, la cui presenza (o assenza) deve essere valutata nel contesto di tutte le altre risultanze processuali.<\/p>\n\n\n\n<p>Concludendo, nei casi sopracitati \u00e8 opportuno rivolgersi a un professionista qualificato. L\u2019emissione e l\u2019utilizzo di fatture false non \u00e8 la soluzione per risolvere problemi di bilancio o liquidit\u00e0, anzi l\u2019operazione pu\u00f2 essere facilmente oggetto di indagine e comportare problematiche ancora pi\u00f9 gravi di quelle a cui si pensava di rimediare.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Accertamento tributario e procedimento penale. Uno dei reati pi\u00f9 ricorrenti fra gli operatori economici nei periodi di crisi \u00e8 quello della \u201cfalsa fatturazione\u201d. 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