{"id":2097,"date":"2023-07-07T13:01:28","date_gmt":"2023-07-07T11:01:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/?p=2097"},"modified":"2023-07-07T13:01:28","modified_gmt":"2023-07-07T11:01:28","slug":"criminalita-giovanile-e-responsabilita-dei-genitori","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/criminalita-giovanile-e-responsabilita-dei-genitori\/","title":{"rendered":"Criminalit\u00e0 giovanile e responsabilit\u00e0 dei genitori"},"content":{"rendered":"\n<p>Il padre e la madre (o il tutore) sono responsabili dei danni cagionati dal fatto illecito dei figli minori, che abitano con essi (art. 2048 codice civile). Si tratta di una responsabilit\u00e0 indiretta che si fonda su una loro colpa nell\u2019educazione (culpa in educando) e, di conseguenza, sono tenuti a\u00a0<strong>risarcire i danni<\/strong>\u00a0sub\u00ecti dalla vittima.<\/p>\n\n\n\n<p>I criteri in base ai quali va imputata ai genitori la responsabilit\u00e0 per gli atti illeciti compiuti dai figli minori consistono sia nel potere-dovere di esercitare la vigilanza sul comportamento dei figli stessi, in relazione al quale assume rilievo determinante il perdurare della coabitazione, sia anche, e soprattutto, nell\u2019obbligo di svolgere un\u2019adeguata attivit\u00e0 formativa, impartendo ai figli l\u2019educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attivit\u00e0 extra-familiari.<\/p>\n\n\n\n<p>Come per gli&nbsp;<strong>illeciti civili<\/strong>&nbsp;anche per gli&nbsp;<strong>illeciti amministrativi<\/strong>&nbsp;commessi dai figli minorenni ne rispondono i genitori.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Il processo penale del minore<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Per quanto riguarda i profili penali, l\u2019art. 27 della Costituzione sancisce che&nbsp;<strong>la responsabilit\u00e0 penale \u00e8 personale<\/strong>&nbsp;(nessuno, se non l\u2019autore del reato, pu\u00f2 essere chiamato a risponderne).<\/p>\n\n\n\n<p>Da qui il processo penale del minore che viene regolato da apposite fonti normative (D.P.R. 448\/1988) ed ha un regime differenziato rispetto a quello degli adulti.<\/p>\n\n\n\n<p>Il processo minorile si incentra sulla persona che ha commesso il reato, pi\u00f9 che sul fatto-reato, e l\u2019accertamento dello stesso costituisce l\u2019occasione per lavorare sulla responsabilizzazione del soggetto minorenne, favorendo la riparazione dei danni da questo generati.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Si ritiene infatti che i minori, avendo una personalit\u00e0 ancora in via di sviluppo, avranno una maggiore probabilit\u00e0 di allontanarsi dalle condotte illecite e deplorevoli se si antepone la loro rieducazione e se ne facilita il reinserimento nell\u2019ambiente sociale e familiare, supportando la consapevole scelta di cambiamento dei ragazzi.<\/p>\n\n\n\n<p>La&nbsp;<strong>responsabilizzazione<\/strong>&nbsp;del minore e la&nbsp;<strong>condivisione di valori positivi<\/strong>&nbsp;costituiscono le basi su cui lavorare per la prevenzione della commissione di futuri reati.<\/p>\n\n\n\n<p>Per questo motivo il codice del processo penale minorile prevede alcuni istituti peculiari (rispetto al rito destinato agli imputati adulti):<\/p>\n\n\n\n<ul><li>proscioglimento per irrilevanza del fatto;<\/li><li>sospensione del processo con messa alla prova;<\/li><li>perdono giudiziale.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Proscioglimento per irrilevanza<\/strong>&nbsp;<strong>del fatto<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Questo istituto tende a porre fuori dal circuito penale il minore in modo anticipato, evitando gli effetti pregiudizievoli che il processo inevitabilmente comporta. Qualora venga accertato che il minore abbia realizzato la fattispecie astratta di reato contestata, si potr\u00e0 comunque giungere ad una sentenza di improcedibilit\u00e0 alla presenza di tre condizioni:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>il fatto deve essere tenue;<\/li><li>il comportamento occasionale;<\/li><li>e vi deve essere il rischio che la prosecuzione del processo pregiudichi le esigenze educative dello stesso.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>In pratica, nonostante il comportamento, seppur penalmente rilevante in astratto, viene in questi casi considerato penalmente \u201cirrilevante\u201d e viene di conseguenza riconosciuta applicabile la presente causa di non punibilit\u00e0. Norma a cui si pu\u00f2 addire in tutti quei casi in cui si tratti di&nbsp;<strong>reati di scarso allarme sociale<\/strong>, che rappresentano&nbsp;<strong>episodi isolati<\/strong>&nbsp;nella vita del minore.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Sospensione del processo con messa alla prova<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Tale procedura consente, sempre dopo aver verificato l\u2019effettiva responsabilit\u00e0 penale del minore, di osservare al di fuori dell\u2019ambiente processuale l\u2019evoluzione che la personalit\u00e0 dell\u2019imputato pu\u00f2 intraprendere verso modelli positivi grazie all\u2019aiuto esterno dei servizi sociali o di altri soggetti.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Il processo \u00e8 cos\u00ec sospeso per un periodo che varia a seconda della gravit\u00e0 del reato commesso, e&nbsp;<strong>il minore inizia un percorso rieducativo ed evolutivo<\/strong>. Il giudice all\u2019esito della messa alla prova \u00e8 chiamato a fare una valutazione sulla crescita effettuata dal minore tale da giustificare la rinuncia della pretesa punitiva.<\/p>\n\n\n\n<p>Si badi bene. Durante il periodo di sospensione il&nbsp;<strong>minore \u00e8 affidato ai servizi sociali minorili<\/strong>&nbsp;e destinatario di specifiche prescrizioni impartite dal giudice volte anche a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la riconciliazione con la persona offesa.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><s>I<\/s>l giudice, quindi, se ritiene che la prova abbia dato esito positivo, dichiara con sentenza estinto il reato.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Perdono giudiziale<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il giudice pur avendo accertato la responsabilit\u00e0 dell\u2019imputato, pu\u00f2 decidere di concedere il perdono giudiziale e dunque pronunciare una sentenza di proscioglimento, qualora la pena in concreto applicabile non sia una pena detentiva superiore nel massimo a due anni di pena detentiva ovvero una pena pecuniaria superiore ad \u20ac 1.549,00, anche se congiunta a pena detentiva, e a condizione che il colpevole non sia gi\u00e0 stato precedentemente condannato a pena detentiva per delitto o dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale.<\/p>\n\n\n\n<p>Condizione imprescindibile \u00e8 poi che si ritenga ragionevolmente, sulla base dei criteri di cui all\u2019art. 133 c.p. sul disvalore dell\u2019azione perpetrata, che il&nbsp;<strong>colpevole si asterr\u00e0 dal commettere ulteriori reati<\/strong>&nbsp;cos\u00ec che la mancata irrogazione della pena in concreto contribuisca al suo&nbsp;<strong>recupero personale e sociale<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Processo a minori e vittime<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Nel processo penale minorile non \u00e8 permessa la&nbsp;costituzione di parte civile&nbsp;della persona offesa, che pu\u00f2 comunque partecipare al processo penale esercitando le facolt\u00e0 previste dall\u2019art. 90 c.p.p. (tra cui, in particolare, il deposito di memorie difensive e l\u2019indicazione di mezzi di prova).<\/p>\n\n\n\n<p>A questo si aggiunga che nell\u2019ambito del processo penale spesso si instaura un percorso di&nbsp;<strong>mediazione penale<\/strong>, che ha quale scopo il&nbsp;raggiungere una riappacificazione con la vittima, che vada a ripercuotersi positivamente sull&#8217;intera societ\u00e0, favorendo altres\u00ec il recupero e la riabilitazione del colpevole.<\/p>\n\n\n\n<p>In ogni caso il&nbsp;<strong>danneggiato<\/strong>&nbsp;potr\u00e0, per\u00f2, far valere le proprie&nbsp;<strong>pretese risarcitorie in un separato e apposito giudizio civile<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il padre e la madre (o il tutore) sono responsabili dei danni cagionati dal fatto illecito dei figli minori, che abitano con essi (art. 2048&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2098,"comment_status":"closed","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2097"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2097"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2097\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2099,"href":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2097\/revisions\/2099"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2098"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2097"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2097"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.osellameavvocati.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2097"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}